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Art. 96 - Entrata in vigore dello Statuto
- Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
- Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
- Il Segretario comunale con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
- Il Consiglio comunale, al fine di assicurare la più ampia conoscenza dello Statuto presso la cittadinanza, può disporre l'invio a ogni famiglia residente nel territorio comunale del testo statutario insieme ad un opuscolo illustrativo di tutti i principali servizi comunali predisposti per la cittadinanza, corredato di tutti gli indirizzi e dei numeri telefonici.
Art. 97 - Revisione dello Statuto
- Le deliberazioni di revisione dello Statuto possono essere adottate dal Consiglio comunale purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'adozione di una sua parziale modifica.
- Ogni iniziativa di revisione o abrogazione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
- La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
- L'adozione delle due deliberazioni di cui al comma precedente è contestuale. L'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo Statuto. L'abrogazione totale dello Statuto diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
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