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Per l’anno di imposta 2018 sono confermate tutte le novità introdotte dal 1° gennaio 2016:
- non è dovuta TASI né per i possessori né per gli occupanti/inquilini, quando l’immobile è abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (categoria A1,A8 e A9);
- è confermata la disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito;
- non è dovuta l’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola;
- è confermata la riduzione delle imposte IMU e TASI del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998.
Per entrambi i tributi le scadenze 2018 sono entro il 18 giugno –acconto- ed entro il 17 dicembre –saldo- .
IMU- Imposta Comunale sugli Immobili
E’ un imposta destinata principalmente al Comune, in relazione al possesso di beni immobili. E’ dovuta dal proprietario, dall’usufruttuario, dal titolare del diritto d’uso, abitazione o superficie (titolari di diritti reali) di fabbricati, terreni agricoli** e aree fabbricabili.
Dal 1° gennaio 2014 non è dovuta sulle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso accatastate nelle categorie A1, A8 e A9.
**Dal 1° gennaio 2016 non è dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola.
Cosa si intende per abitazione principale ai fini IMU-TASI?
- Abitazione principale e relative pertinenze:
-è abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
-per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (cantine, soffitte, locali di deposito), C6 (garage, box, posti auto) e C7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata.
- B) Abitazioni equiparate a quella principale per legge o per regolamento:
- Le abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari, purché non locate ( art. 5 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione n. 56 del 21.05.2014);
- Una sola abitazione e relative pertinenze ammesse di categoria C2, C6 e C7, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, da cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE, già pensionato nel paese di residenza, a condizione che non sia locata e non data in comodato (dal 1° gennaio 2015 art. 9-bis D.L.47/2014 , convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80);
- Abitazioni alle quali IMU e TASI non si applicano per legge:
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, aventi le caratteristiche di cui al DM. 22.06.2008 Alloggi ATER
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da parte del Personale in servizio permanente alle Forze dell’Ordine, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
Si ricorda che è abitazione principale anche l’alloggio su cui è costituito il diritto di abitazione del coniuge superstite, art. 540 codice civile.
Cosa occorre fare per godere dell’equiparazione ad abitazione principale di un immobile?
In linea generale, nel caso di immobili che godono di agevolazioni di imposta (riduzioni o esenzioni) oppure nel caso in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie alla verifica del corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, il contribuente è tenuto per legge a presentare, entro il 30 giugno dell’anno successivo e a pena di decadenza, un’apposita dichiarazione.
IMU/TASI per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a genitori e/o figli
La disciplina delle abitazioni concesse in comodato, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016 e dalle aliquote approvate per IMU e TASI -anno 2017- con deliberazioni commissariali n. 16 e n. 15 del 31.03.2017, è la seguente:
- Tutte le abitazioni – e relative pertinenze ammesse – concesse in comodato d’uso gratuito a genitori o figli, che le utilizzano quali abitazioni principali:
-sono soggette ad IMU con aliquota al 8,1 per mille;
-sono soggette a TASI con aliquota al 2,5 per mille a carico del solo comodante in misura del 70% della somma totale calcolata (il soggetto passivo che concede le unità immobiliari) indipendentemente dalle condizioni sottostanti;
- Dal 1° gennaio 2016 la base imponibile sia ai fini IMU che TASI delle unità immobiliari – escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9 – concesse in comodato dal soggetto passivo a genitori o figli che la utilizzano come abitazione principale è ridotta del 50% a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile in Italia, che deve essere l’abitazione principale del comodante e deve essere ubicato nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (sono sempre escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate in A1, A8 e A9).
(art. 1, comma 10, Legge 208/2015 – Legge di Stabilità 2016)
Per godere delle agevolazioni di cui sopra è necessario presentare dichiarazione e relativa documentazione.
TASI – Tributo per i Servizi indivisibili
La TASI è dovuta sia dal possessore che dall’eventuale utilizzatore di immobili, viene interamente introitata dal Comune ed è destinata per Legge a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dal Comune quali: pubblica illuminazione, sicurezza stradale, attività culturali, sportive, anagrafe ecc.
E’ dovuta da chiunque possiede ( a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie) o detiene a qualsiasi titolo (locazione, comodato, affitto, uso) fabbricati ed aree edificabili, ad esclusione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9).
Per abitazione principale ai fini TASI valgono le stesse regole dell’IMU.
La base imponibile della TASI è la medesima dell’IMU, pertanto è indispensabile conoscere la Rendita Catastale dell’immobile, che in genere è riportata sul contratto di compravendita o di locazione.
In caso di più possessori, ciascuno determina e versa l’imposta in base alla propria quota di possesso ed applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
Nei casi diversi da abitazione principale come definita sopra per il possessore e detentore:
- se l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile (possessore), l’imposta è dovuta sia dal possessore che dall’occupante in misura del 70% per il possessore ed in misura del 30% per l’occupante
- se l’immobile resta a disposizione e/o ad esclusivo uso del possessore, questo deve versare il 100% della TASI.
Calcolo IMU/TASI
TASI ed IMU sono dovute proporzionalmente alle quote ed ai mesi di possesso dell’immobile e si ottiene moltiplicando la base imponibile per l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
Base imponibile = rendita catastale rivalutata del 5% x coefficiente specifico:
160 altre abitazioni, cantine, garage, posti auto, tettoie chiuse o aperte ecc.
80 uffici e studi privati
55 negozi, bar, botteghe
140 laboratori per arti e mestieri, palestre ecc
65 capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri ecc
80 istituti di credito, cambio e assicurazioni
Aliquote IMU e TASI per l’anno 2017 (confermate le aliquote 2016)
IMU:
aliquota base : 0,81%
aliquota per abitazione principale compresa in A1, A8 e A9 : 0,35%
detrazione prevista per abitazione principale in A1, A8 e A9: € 200,00
Riduzione del 50% per l’imposta sulla casa data in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado
Riduzione del 25% per gli immobili in locazione con contratto a canone concordato
Esenzione IMU per gli immobili contemplati nella lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
TASI:
aliquota base: 0,25 %
Riduzione del 50% per l’imposta sulla casa data in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado
Riduzione del 25% per gli immobili in locazione con contratto a canone concordato
Versamento IMU/TASI
Il versamento va eseguito tramite modello F24 pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica.
Codici tributo per modello F24
Codice Catastale Ente Comune di Portici G902
Tributo IMU di competenza comunale 3912 abitazione principale e pertinenze
3914 terreni agricoli
3916 aree edificabili
3918 altri fabbricati
3930 immobili ad uso produttivo cat. D –incremento Comune
di competenza Stato 3925 immobili ad uso produttivo cat. D – quota Stato
Tributo TASI 3958 abitazione principale e pertinenze
3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 aree edificabili
3961 altri fabbricati